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LAVORO & PREVIDENZA

Domande di ISCRO per il 2025 in scadenza

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS scade il 31 ottobre il termine per presentare la richiesta

/ Luca MAMONE

Lunedì, 20 ottobre 2025

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Entro il 31 ottobre 2025 i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS possono presentare, con riferimento a quest’anno, la domanda di accesso all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.
La misura non riguarda pertanto i professionisti che versano la contribuzione alle Casse professionali.

Lo strumento di sostegno al reddito, stabilizzato dal 2024 ai sensi dell’art. 1 commi 142-155 della L. 213/2023, può essere fruito in presenza di specifici requisiti.
Innanzitutto, beneficiari sono coloro che esercitano attività di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR, i quali non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, nonché beneficiari di assegno di inclusione.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali, invece, per accedere all’ISCRO occorre aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione dell’stanza. Inoltre, i richiedenti devono aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente.

Infine, i professionisti richiedenti devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, nonché titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per quanto riguarda invece il termine del prossimo 31 ottobre per richiedere l’ISCRO, i potenziali beneficiari (in possesso di credenziali SPID, CIE e CNS) devono presentare domanda in via telematica all’INPS accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)“.
Dopo la presentazione dell’istanza, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Inoltre, si può presentare domanda sia recandosi presso gli Istituti di patronato, sia tramite il servizio Contact Center multicanale, telefonando ai numeri dedicati.

Come indicato dall’INPS nella circ. n. 84/2024, la gestione dell’istruttoria delle domande sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione dell’istanza, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui vengono rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

Nella circ. n. 84/2024 vengono poi esaminate le cause di decadenza dall’ISCRO (cessazione della partita IVA, titolarità di un trattamento pensionistico, ecc.), precisando che al ricorrere di tali ipotesi il professionista – pur non avendo beneficiato dell’indennità per tutte le 6 mensilità legislativamente previste – non potrà, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO posta in decadenza.

Per quanto riguarda invece il regime dell’incumulabilità dell’ISCRO, l’INPS ha ricordato che l’indennità in questione è incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Ancora, si precisa che, tenuto conto della prevista partecipazione da parte dei beneficiari dell’ISCRO a percorsi di aggiornamento professionale, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve autorizzare l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

Infine, eventuali ricorsi amministrativi in materia di ISCRO vanno presentati all’INPS entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, utilizzando l’apposito servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito istituzionale.

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