Sas, perdite proporzionali alle quote di partecipazione agli utili
Le perdite eccedenti il capitale sono imputate agli accomandatari, salvo che gli accomandanti non perdano, nei fatti, la limitazione di responsabilità
Le perdite delle società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e delle associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, si imputano ai soci (o associati) in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Tuttavia, è prevista una particolare disciplina per le perdite delle società in accomandita semplice.
In particolare, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 8 del TUIR stabilisce che “per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione [la quale stabilisce l’imputazione delle perdite ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione di ciascuno] si applica nei soli confronti dei soci accomandatari”, ossia ai soci che non beneficiano della
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