Indetraibilità dell’IVA solo per le spese oggettivamente determinate
Chiarita la portata della facoltà di mantenere le esclusioni dal diritto di detrazione applicabili al momento di entrata in vigore della VI Direttiva
La Corte di Giustizia, con la sentenza 15 aprile 2010, relativa alle cause riunite C-538/08 e C-33/09, ha ribadito che le ipotesi di indetraibilità dell’IVA già applicabili alla data di entrata in vigore della VI Direttiva, per essere ancora valide, devono riferirsi a beni e servizi individuati con sufficiente precisione dal singolo Stato membro, purché idonei ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per finalità estranee all’attività d’impresa o di arte o professione.
In forza della clausola “standstill”, gli Stati membri possono mantenere le esclusioni dal diritto di detrazione dell’IVA già vigenti alla data di entrata in vigore della VI Direttiva (1° gennaio 1979, per l’Italia); per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità in epoca successiva
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