Le perdite vanno contestate da quando si sono formate
Ai fini del termine per l’accertamento non rileva il momento in cui la perdita è stata utilizzata
Ai sensi dell’art. 84 del TUIR, la perdita realizzatasi in un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto.
La perdita dichiarata, inoltre, può essere oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, e non con decorrenza successiva.
In caso di utilizzo di una perdita, quindi, ai fini del computo del termine per l’accertamento, non si può fare distinzione tra anno di “formazione” e anno di “utilizzo” della perdita stessa, a nulla influendo, in questo senso, che la stessa sia stata utilizzata dopo molti anni.
Ne deriva che l’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate deve essere rivolta ...
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