Imposta sostitutiva sui dividendi, precluso il rimborso per le società estere
Non sarebbe possibile appellarsi a un presunto trattamento discriminatorio fondato sulle Convenzioni internazionali
Con la sentenza n. 190, depositata il 28 aprile 2010, la Commissione tributaria provinciale di Pescara ha negato il rimborso dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 27-ter del DPR 600/73 su dividendi di società quotate corrisposti a una banca francese, a sua volta quotata.
L’interesse della pronuncia risiede nella motivazione della richiesta avanzata al Centro Operativo. L’istante ha, infatti, sostenuto che il prelievo del 5%, operato in base all’art. 10 della Convenzione Italia–Francia, avesse carattere discriminatorio rispetto a quello che sarebbe stato previsto nel caso in cui il percipiente fosse stato residente in Italia. La società francese rimarrebbe, di fatto, incisa a titolo definitivo dal prelievo italiano, mentre la stessa distribuzione, se effettuata
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41