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In G.U. disposizioni urgenti per la stabilità finanziaria dell’UE

/ REDAZIONE

Lunedì, 10 maggio 2010

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Con la pubblicazione sulla G.U. n. 107 di oggi, entra in vigore il DL 10 maggio 2010 n. 67 che stabilisce “disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria nell’area euro”. Il documento si riallaccia alla “Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro”, formulata a Bruxelles lo scorso 25 marzo, nella quale è stata espressa volontà unanime di intraprendere un’azione coordinata per salvaguardare la stabilità della moneta unica. In quest’ottica si pone il consenso offerto dagli Stati membri, il 2 maggio 2010, al programma triennale di sostegno finanziario nei confronti della Grecia, da effettuarsi tramite prestiti bilaterali per un ammontare complessivo di 80 miliardi di euro.
Il DL prende atto dell’urgenza di un’azione unitaria e statuisce, per l’intera durata del programma di sostegno, l’erogazione di prestiti alla Grecia fino al limite massimo di 14 miliardi e 800 milioni di euro. Le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito, stando all’art. 2 del decreto, sono reperite attraverso le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando allo scopo tutto o parte del ricavo netto derivante dalle emissioni. Gli importi così ottenuti rappresentano una misura straordinaria e, si sottolinea, non vengono calcolati nel limite massimo di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla Legge finanziaria. Spetta al ministro dell’Economia effettuare, mediante propri decreti, le opportune modifiche di bilancio.
Nel caso in cui non sia possibile l’erogazione dei prestiti in questi termini, il ministro dell’Economia è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, “la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di 90 giorni dal pagamento”.
L’art. 3 stabilisce che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito siano versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi saranno riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio, ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato. (Redazione)

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