In G.U. il regolamento sull’istruttoria dei quesiti pubblici
È stato pubblicato nella G.U. n. 113 di oggi, 17 maggio, il Provvedimento 4 maggio 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo disciplina il nuovo regolamento sulla istruttoria dei quesiti pubblici. Nella fattispecie, all’art. 2 si stabiliscono i requisiti di ammissibilità della richiesta di parere. Sono legittimati gli operatori economici, le stazioni appaltanti e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati.
Per presentare la richiesta occorre compilare l’apposito modulo e inoltrarlo, insieme a tutti gli atti utili all’inquadramento della questione, al Segretariato generale - Ufficio affari giuridici (UAG) - dell’Autorità. La richiesta deve includere: i dati anagrafici del richiedente ed eventuali recapiti; i riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa; indicazione di eventuali precedenti decisioni dell’Autorità; elaborazione del quesito, se possibile articolato in punti; ulteriori soggetti cointeressati alla risoluzione.
Una volta ricevute, le richieste di parere vengono valutate sulla base di alcuni criteri ponderali, ossia la significatività sociale, l’importanza economica, il carattere di novità della questione di diritto e l’urgenza motivata e specifica della risoluzione. Nei casi considerati rilevanti, l’UAG propone al presidente dell’Autorità l’apertura di un’istruttoria. Qualora la proposta venga accolta, l’UAG predispone quindi uno schema di parare, da sottoporre al Consiglio dell’Autorità secondo un preciso ordine di priorità: al primo posto le associazioni di stazioni appaltanti, gli ordini professionali o le associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza nazionale; al secondo, le associazioni appaltanti, gli ordini o le associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza locale; al terzo e al quarto, rispettivamente, le singole stazioni appaltanti e i singoli operatori economici.
Entro dieci giorni dall’approvazione, al richiedente viene data comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, specificando la scadenza entro la quale sarà reso il parere, non oltre 90 giorni dalla comunicazione stessa. Le comunicazioni fra Autorità e soggetti interessati avvengono tramite fax, lettera raccomandata o posta elettronica certificata. (Redazione)
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941