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Authority sui contratti pubblici: più poteri su arbitrati e appalti, a tutela della trasparenza

/ REDAZIONE

Martedì, 25 maggio 2010

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L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rivendica il potere sanzionatorio su arbitrati e appalti, allo scopo di tutelare trasparenza e concorrenza nelle gare.
È quanto chiede il presidente Luigi Giampaolino, intervenuto al Senato giovedì scorso nell’interrogazione sul riordino del processo amministrativo, contenuto nello schema di decreto legislativo oggi in calendario.
Il primo nodo cruciale è quello degli arbitrati. Stando all’Authority, il potenziamento dell’attività del giudice amministrativo - introdotto con il Dlgs. 53/2010 per l’attuazione della Direttiva “ricorsi” 2007/66/CE - non deve invadere il campo dell’amministrazione. Ciò, infatti, la priverebbe delle sue funzioni e valutazioni, rallentandone i tempi di funzionamento.
Giampaolino ha inoltre sottolineato come la stessa Direttiva 2007/66 riconosca il potere sanzionatorio, per violazione dei principi di concorrenza e trasparenza, a un’autorità diversa sia dall’ente aggiudicatore sia dagli organi giurisdizionali. 
Così come attualmente strutturato, sostiene l’Autorità di Vigilanza, non soltanto il potere giudiziario comprime e intralcia l’attività amministrativa, ma può persino sostituirsi ad essa. Senza contare che, in base ai dati racconti dall’Osservatorio sui contratti pubblici, il numero dei contenziosi cresce di pari passo con l’importo degli appalti.
Secondo le ipotesi avanzate, all’Authority dovrebbe essere conferito anche il potere di emettere decisioni vincolanti rispetto alle controversie sorte prima dell’aggiudicazione definitiva. La Camera Arbitrale, inoltre, dovrebbe avere una composizione differente, includendo - oltre alle istituzioni - i rappresentanti degli interessi privati e pubblici, quali ad esempio Ministeri e Regioni.
L’ultimo punto della proposta concerne il potere di annullamento: limitatamente ai casi previsti dall’art. 121 dello schema di DL in discussione, l’Autorità di Vigilanza chiede il potere di annullare l’aggiudicazione e disporre la privazione di effetti del contratto. Nella fattispecie, tale facoltà si applicherebbe in caso di omessa pubblicazione del bando o dell’avviso di gara, di procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti, di avvenuta stipulazione del contratto senza rispettare il termine dilatorio di 35 giorni o, ancora, di sospensione obbligatoria del termine derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva. (Redazione)

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