Obblighi di edificazione per il cessionario
Se l’area è stata ceduta a un’altra impresa, è questa a dover costruire il fabbricato; in caso contrario, le imposte sono recuperate in capo al cedente
Per le imprese che hanno rivalutato aree fabbricabili ai sensi della L. 266/2005, la cessione a terzi dei terreni prima del 31 dicembre 2010 non comporta il disconoscimento degli effetti della rivalutazione; in questi casi, il vincolo di edificazione si trasferisce in capo al cessionario, che entro questa data è tenuto ad erigere sull’area un edificio significativo ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile.
La responsabilità solidale prevista dalla legge ha indotto l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 18 del 13 giugno 2006) a ritenere che in caso di mancata edificazione gli effetti della rivalutazione decadono sia in capo al cedente, sia in capo al cessionario; il recupero a tassazione dei maggiori valori avviene, secondo l’Agenzia, in capo al cedente (soggetto che
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