Transfer pricing, niente sanzioni se viene dimostrato il valore normale
È sufficiente predisporre e consegnare in sede di verifica la documentazione che giustifica la corrispondenza tra prezzi praticati e valore normale
L’art. 26 del DL 78/2010 introduce un’importante novità per le imprese che fanno parte di gruppi strutturati su base sovranazionale. Al fine di adeguarsi alle linee guida OCSE sulla materia, infatti, è prevista la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione nei casi in cui vengano rettificati i prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR), se in sede di verifica l’impresa documenta i suddetti praticati con le imprese estere del gruppo e la loro corrispondenza con il valore normale.
Tecnicamente, la modifica ha ad oggetto l’art. 1 del DLgs. 471/97, attraverso l’introduzione del nuovo comma 2-ter: la nuova norma dispone che la sanzione (dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito) non è irrogata quando, “nel corso dell’accesso, ...
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