Legittimo il rifiuto di assumere un disabile con qualifica diversa da quella richiesta
Ciò vale anche in caso di avviamento di disabile con qualifica «simile», che però non sia stato sottoposto al tirocinio previsto dalla legge
Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare di assumere il lavoratore disabile avviato dai Servizi competenti non soltanto qualora si tratti di lavoratore con qualifica “diversa”, ma anche qualora si tratti di lavoratore con qualifica “simile” a quella indicata nella richiesta di avviamento, che non sia stato sottoposto ad un previo addestramento o tirocinio, secondo quanto dispone la legge.
Lo ha stabilito, con la sentenza n. 15058 del 22 giugno 2010, la sezione lavoro della Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da una società contro la decisione con la quale la Corte d’appello l’aveva condannata al risarcimento del danno nei confronti di un disabile che detta società aveva rifiutato di assumere, perché in possesso di una qualifica in parte difforme
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