Registro «solidale» se il condono viene respinto
La solidarietà è esclusa solo se riguarda l’imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata dall’acquirente
Non vi è solidarietà tributaria tra l’acquirente ed il venditore dell’immobile per il pagamento dell’imposta di registro liquidata a seguito di istanza di condono presentata dall’acquirente.
In tal caso, l’acquirente è il solo soggetto tenuto a corrispondere l’imposta.
Invece, se il condono non viene applicato, permane la solidarietà tributaria tra acquirente e venditore.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16743 di ieri.
Nella pronuncia, la Corte ha ricordato alcuni dei principi in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro.
Nel caso di compravendita immobiliare, il venditore e l’acquirente dell’immobile sono tenuti in solido a pagare all’Amministrazione finanziaria l’imposta di registro ...
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