Con le «start up», cessione di quote esente da tassazione
In particolari condizioni la plusvalenza reinvestita, derivante da cessione di partecipazioni in società, beneficia dell’esenzione per le nuove imprese
Il titolo della rubrica dell’articolo 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è assai conciso: “Start up”. Ma il testo della disposizione, in vigore dal 25 giugno 2008, ormai stabilmente incardinata nell’ambito dell’articolo 68 del TUIR, è complesso e articolato. Per non dire bizzarro.
È prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze (cd. capital gain) realizzate da persone fisiche, società semplici, nonchè da enti non commerciali, a condizione che le stesse derivino dalla cessione di partecipazioni in società di persone o di capitali – escluse le società semplici – costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni e reinvestite entro due anni dal realizzo in società che svolgono ...
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