L’amministratore «astenuto» non può impugnare la delibera
Per il Tribunale di Milano, in assenza di espressa indicazione normativa, non è possibile configurare la legittimazione attiva
L’amministratore che si astiene dalla votazione non è legittimato ad impugnare la delibera comunque adottata dal consiglio di amministrazione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza 24 maggio 2010 n. 6839.
Le differenze riscontrabili nella formulazione degli artt. 2388 comma 4 (che legittima all’impugnazione delle delibere consiliari gli amministratori “assenti” e “dissenzienti”) e 2377 comma 2 c.c. (che legittima all’impugnazione della delibera assembleare i soci “assenti”, “dissenzienti” e “astenuti”), infatti, escluderebbero la possibilità di risolvere il problema invocando un mero difetto di coordinamento in conseguenza del quale, nell’ambito della disciplina dell’impugnazione delle deliberazioni ...
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