ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Pubblicati gli indicatori di anomalia per valutare finanziamento del terrorismo o riciclaggio

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 ottobre 2010

x
STAMPA

Sulla G.U. n. 230 di oggi è stato pubblicato il provvedimento 24 agosto 2010 della Banca d’Italia, contenente gli indicatori di anomalia per gli intermediari, al fine di agevolare la valutazione sugli eventuali profili di sospetto riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Tali indicatori, riportati nell’allegato al provvedimento, sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Gli indicatori di anomalia, articolati in sub-indici che ne costituiscono un’esemplificazione, sono:
- indicatori connessi al cliente;
- connessi alle operazioni o ai rapporti;
- connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento;
- relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi;
- relativi al finanziamento del terrorismo.

Gli intermediari devono segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo e devono segnalare anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché quelle sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, nazionali ed esteri, se di dubbio profilo reputazionale ovvero operanti in Paesi o territori a rischio.
Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire tempestività della segnalazione, riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e omogeneità dei comportamenti. Inoltre, si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l’importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. (Redazione)


TORNA SU