Per il custode dei beni sequestrati anche poteri di gestione
Lo ha stabilito la Cassazione, precisando che il giudice può nominare un amministratore per esigenze produttive e occupazionali
In caso di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., al custode può essere affidata dall’Autorità giudiziaria l’amministrazione dei beni in sequestro “con esercizio di poteri di vera e propria gestione”.
È quanto stabilito dalla Cassazione, nella sentenza n. 35801 del 6 ottobre 2010, la quale ha precisato che il GIP può, nell’esercizio di una sua scelta discrezionale, tenere conto di specifiche esigenze produttive ed occupazionali e procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato, affinché dia corso anche agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita (la Corte di Cassazione si è espressa in senso analogo nella sentenza n. 22028 del 9 giugno 2010).
In particolare,
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