Concessioni governative solo per gli avvocati praticanti abilitati al patrocinio
La tassa di 168 euro è dovuta solo dopo il primo anno di iscrizione nel registro e se l’attività svolta può avere la qualifica di «professione»
Con la risoluzione n. 103, di ieri, 11 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito alle modalità di applicazione della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro dei praticanti avvocato (art. 8 comma 1 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 - Legge professionale Forense) e per l’inserimento dei praticanti nell’elenco degli abilitati al patrocinio (art. 8 comma 2 del RDL citato).
L’art. 8 comma 1 della Legge professionale Forense prevede che “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (...), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori ...
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