Ricerca e sviluppo: le prestazioni rilevano nel Paese del committente
In ordine alla territorialità IVA, la Corte di Giustizia esclude il carattere scientifico e integra l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria
Le prestazioni di servizi rese dagli ingegneri, consistenti nell’esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica, sono rilevanti, ai fini IVA, nel Paese del committente e non in quello, ove diverso, in cui tali prestazioni vengono materialmente svolte, in considerazione della loro eventuale natura scientifica. Con questo principio di diritto, sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 ottobre 2010, relativa alla causa C-222/09, è stato dunque escluso, ai fini territoriali, il carattere scientifico sotteso ai predetti lavori di ricerca e sviluppo.
Sul piano normativo, la Direttiva IVA prevede che il luogo impositivo delle attività scientifiche è quello in cui le stesse vengono materialmente svolte. Una volta esclusa tale qualificazione, nella disciplina ...
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