Legittimo lo scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto
Ampio raggio alla prova sull’avvenuta effettuazione della ritenuta subìta
Il contribuente/sostituito (nella specie, avvocato) che, dopo aver scomputato le ritenute subite ad opera del sostituto/cliente, non riesca, per le più svariate ragioni, ad ottenere da quest’ultimo l’apposita certificazione, non perde il diritto allo scomputo, sempre che dimostri, senza limitazioni nell’oggetto della prova, che la ritenuta è stata effettuata.
A queste conclusioni è giunta la settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza depositata in data 22 settembre 2010 n. 105, che, con una decisione sintetica e molto ben argomentata, ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento scaturita a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73. Apprezzabile, inoltre, è la statuizione sulle spese processuali,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41