Non sono impugnabili gli «avvisi bonari»
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che essi non contengono pretese tributarie definite
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 di ieri, ha affermato un principio chiaro e condivisibile: gli avvisi bonari emanati a seguito delle liquidazioni delle dichiarazioni ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 non sono impugnabili, posto che non contengono una pretesa fiscale definita.
Dal punto di vista procedimentale, l’iscrizione a ruolo delle somme (e, quindi, la cartella di pagamento) deve essere preceduta dai menzionati avvisi, strumentali, in sostanza, a rendere edotto il contribuente degli esiti della liquidazione. A questo punto, si instaura (anche tramite canali telematici) il contraddittorio tra contribuente e Ufficio, che può terminare con un’archiviazione della comunicazione, senza necessità dell’iscrizione a ruolo. Inoltre, ...
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