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Contribuzione figurativa integrativa per i beneficiari di sostegno al reddito

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 novembre 2010

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 di oggi è stato pubblicato il decreto 30 luglio 2010, contenente le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni del lavoro.

In via sperimentale per il 2010, quindi, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre del 2010, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui all’art. 2, comma 132, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010) ai lavoratori che nel corso di quest’anno:
- siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali;
- accettino un’offerta di lavoro subordinato che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti citati al punto precedente;
- abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell’offerta di lavoro.
Il valore della contribuzione si determina sulla differenza tra l’importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l’importo della retribuzione effettiva percepita per l’attività svolta a seguito dell’accettazione dell’offerta di lavoro.

Per accedere al beneficio, i lavoratori interessati devono presentare, a partire dalla pubblicazione del decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all’INPS, corredata da:
- contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- contratto di lavoro comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e riconosce, nel limite di spesa di cui all’art. 2, comma 133, della citata legge n. 191/2009, il beneficio contributivo secondo l’ordine cronologico dell’accettazione dell’offerta di lavoro. (Redazione)

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