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Agevolazioni per cooperative e società forestali a prescindere dalla forestazione

Per l’Agenzia delle Entrate, la pretesa di maggiori imposte di registro ed ipotecaria non può basarsi sulla sola assenza di tale intervento

/ Anita MAURO

Martedì, 23 novembre 2010

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Sbagliano gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che disconoscono a cooperative e società forestali le agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici, previste dall’art. 7 comma 4 lett. b) della L. 27 dicembre 1977 n. 984, se non sono stati realizzati gli interventi di forestazione previsti dall’art. 10 della medesima L. 984/77.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 55 di ieri, 22 novembre 2010.

L’art. 7 comma 4 lett. b) della L. 984/77 prevede l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa per gli atti di acquisto, operati da cooperative e società forestali, della proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito ...

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