Agevolazioni per cooperative e società forestali a prescindere dalla forestazione
Per l’Agenzia delle Entrate, la pretesa di maggiori imposte di registro ed ipotecaria non può basarsi sulla sola assenza di tale intervento
Sbagliano gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che disconoscono a cooperative e società forestali le agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici, previste dall’art. 7 comma 4 lett. b) della L. 27 dicembre 1977 n. 984, se non sono stati realizzati gli interventi di forestazione previsti dall’art. 10 della medesima L. 984/77.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 55 di ieri, 22 novembre 2010.
L’art. 7 comma 4 lett. b) della L. 984/77 prevede l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa per gli atti di acquisto, operati da cooperative e società forestali, della proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito ...
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