Inesistente il licenziamento in caso di interposizione di manodopera
La Cassazione ha ribadito che, in tal caso, l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro
A breve distanza dalla sentenza n. 40499 dello scorso 16 novembre 2010 (si veda “Interposizione di manodopera: il datore effettivo è responsabile per gli infortuni” del 17 novembre 2010), la Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di interposizione fittizia di manodopera, affermando in questo caso, con la sentenza 23684 di ieri, 23 novembre 2010, l’inesistenza giuridica del licenziamento intimato dall’interposto ad un lavoratore assunto a tempo determinato.
Nel caso di specie, un lavoratore, assunto a tempo determinato dal 2002 al 2003 per mezzo di una società di somministrazione lavoro, è stato licenziato dall’interposto per motivi disciplinari in seguito ad assenza ingiustificata.
Nel successivo ricorso alla Corte territoriale, con il quale il lavoratore ...
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