Cessazione dell’attività con recupero del 5 per mille
Se l’ente cessa di operare o viene meno l’attività che dà diritto al beneficio, le quote non vengono assegnate o, se già erogate, sono recuperate
Con la circolare n. 56 di ieri, 10 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti destinatari del 5 per mille dell’IRPEF. In particolare, sono affrontate le problematiche riguardanti:
- l’individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell’art. 10 comma 1 lettera a) del DLgs. 460/1997;
- la cessazione dell’attività da parte degli enti beneficiari ovvero dell’attività che dà diritto al beneficio.
Le associazioni e le fondazioni in esame possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del 5 per mille a condizione che:
- abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- operino in uno dei settori di cui all’art. 10
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