Inammissibile l’appello del Fisco se questo ha restituito le somme
A tal fine, è sempre necessaria la notifica della sentenza
Qualora l’Agenzia delle Entrate, a seguito della rideterminazione parziale della pretesa contenuta nell’avviso di accertamento (per effetto, nella specie, di definizione della lite ai sensi della L. 289/2002), disponga, dopo la sentenza di annullamento parziale del ruolo di primo grado non definitiva, lo sgravio parziale delle somme e la restituzione degli importi pagati in eccesso in assenza di notifica della sentenza ad opera del contribuente, si configura il fenomeno dell’acquiescenza.
Ciò comporta l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, siccome, proprio a causa della restituzione delle somme in via spontanea (l’art. 68 del DLgs. 546/92, a tal fine, richiede la previa notifica della sentenza al contribuente), l’Ufficio ha posto
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