Sconta l’imposta sulla pubblicità il box per fototessere
Secondo la C.T. Prov. di Rieti, la scritta della ditta proprietaria apposta su tali box non gode dell’esenzione prevista per le insegne d’esercizio
La scritta recante la ditta proprietaria posizionata su un box per fototessere è soggetta all’imposta sulla pubblicità.
È questo il chiarimento contenuto nella sentenza della C.T. Prov. di Rieti n. 174/01/10 del 28 settembre 2010.
Nella fattispecie analizzata, la società proprietaria di un box per fototessere, posizionato in un centro commerciale, ha ricevuto un avviso di accertamento con il quale veniva accertato il mancato pagamento dell’imposta di pubblicità per le iscrizioni ivi apposte, contenenti il nome della società stessa.
Avverso tale atto la società ha proposto ricorso, ritenendo che l’imposta pubblicitaria non sarebbe dovuta in quanto i presunti mezzi pubblicitari avrebbero le caratteristiche delle insegne di esercizio, essendo dunque esenti dall’assoggettamento.
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