Deducibile un solo veicolo per professionista
La norma non contempla differenze fra autovetture e ciclomotori e sancisce l’indeducibilità dei costi di noleggio di una seconda autovettura
Nel caso di professionisti, l’art. 164 del TUIR individua, oltre ai limiti di costo e di percentuale previsti per le imprese, uno specifico limite numerico, nel senso che è possibile dedurre i costi limitatamente ad un solo veicolo per professionista.
Laddove l’esercizio di arti e professioni sia svolto da una società semplice o da un’associazione professionale, la deducibilità è consentita soltanto relativamente ad un veicolo per ogni socio o associato.
A proposito di studi associati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota dell’11 giugno 2010, ha modificato il proprio precedente orientamento, affermando che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione in materia di studi associati, “ricorrono i presupposti per poter procedere all’intestazione
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