Per la dichiarazione fraudolenta, basta usare fatture per operazioni inesistenti
Per la Cassazione, la condotta ricade nell’art. 2 del DLgs. 74/2000 e non rileva il fatto che le fatture siano o meno false nella loro materialità fattuale
L’utilizzo in dichiarazione, ai fini dell’indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti concretizza l’elemento obiettivo della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) senza che presenti alcuna rilevanza la distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo con riferimento alle operazioni ivi indicate.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9673 di ieri, 10 marzo 2011, relativa ad un caso in cui un soggetto, condannato sia in primo grado che in appello per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, nel ricorso per Cassazione deduceva la non riconducibilità ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41