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Translatio iudicii: obbligatorio indicare il giudice con giurisdizione

Non basta declinare la giurisdizione, l’art. 59 della L. 69/2009 lo dice chiaramente

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 21 marzo 2011

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La sentenza n. 72 della C.T. Reg. della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata l’11 marzo 2011, ha affermato un principio alquanto importante in tema di giurisdizione, relativo ad una fattispecie (purtroppo) frequente nella pratica.

Come noto, ove il giudice rilevi il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 della L. 69/2009, deve indicare il giudice che a suo avviso ne è fornito, e rimettere le parti dinanzi a quest’ultimo. Le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la propria giurisdizione, devono provvedere alla riassunzione presso il giudice ad quem, pena l’estinzione del processo.
La circostanza non è rara, stante la molteplicità di fattispecie che, per un motivo o per l’altro, pongono problemi

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