Fattura cartacea per la vendita di dispositivi medici imponibili IVA
Il divieto di fattura elettronica discende direttamente dall’art. 10-bis del DL 119/2018
Con la risoluzione n. 9 pubblicata lo scorso 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate sembra aver delimitato il campo del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche, precisando che esso opera nel caso in cui dette prestazioni siano rese da coloro i quali esercitano una delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD n. 1265/1934 o che sono individuate con decreto del Ministero della Salute.
In base a tale orientamento, andrebbe certamente emessa in formato cartaceo la fattura relativa a un’operazione esente ex art. 10 del DPR 633/72, in quanto resa, ad esempio, da un medico, mentre dovrebbero transitare dal Sistema di Interscambio i documenti che certificano prestazioni le quali, pur avendo una natura oggettivamente sanitaria, sono effettuate da soggetti che non presentano i requisiti richiesti dal citato art. 10 del decreto IVA.
Si tratta di un’interpretazione della normativa che ha suscitato qualche perplessità. L’Amministrazione finanziaria parrebbe, infatti, considerare in maniera distinta operazioni che – presentando le medesime caratteristiche – meriterebbero un equivalente trattamento ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (tenendo conto dei rilievi mossi dal Garante con i provv. n. 481/2018 e 511/2018).
Si registra, inoltre, la recente presa di posizione dell’Associazione Italiana dei Chiropratici (AIC), esclusi nel documento di prassi sia dall’esenzione IVA sia dal divieto di fatturazione elettronica, i quali, con un comunicato stampa diffuso il 25 marzo scorso, hanno sottolineato come la chiropratica sia stata “riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2007 e successivamente con la Legge n. 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie”.
L’AIC ha fatto rilevare che malgrado la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea riconoscano l’esenzione per le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione, “l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, ha sostenuto l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni chiropratiche e l’obbligo di fatturazione elettronica, basandosi esclusivamente sulla mancata piena attuazione normativa della professione in Italia”.
Fatte queste premesse relativamente al recente documento di prassi, va ricordato che il divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario non si applica soltanto con riguardo ad operazioni esenti da IVA.
Ciò alla luce del dettato stesso dell’art. 10-bis del DL 119/2018, che impone l’emissione della fattura cartacea ai soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (…) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Il perimetro soggettivo del divieto include, quindi, anche, a titolo meramente esemplificativo, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, o esercenti l’arte ausiliaria di ottico.
Nell’ambito oggettivo sono incluse, ad esempio, le spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici con marcatura CE, fra cui possono rientrare le lenti a contatto o gli apparecchi per facilitare l’audizione, per i quali si applica l’aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 30 della Tabella A, Parte II allegata al decreto IVA.
Sebbene, poi, non siano rese alla persona, sono anche incluse nel divieto di fatturazione elettronica B2C le prestazioni degli iscritti agli Albi professionali dei medici veterinari, tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS in forza di quanto disposto dall’art. 2 del DM 1° settembre 2016 (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 30 aprile 2019 n. 15).
Qualche dubbio, infine, è sorto con riguardo alle prestazioni di chirurgia estetica per le quali non è riconosciuta l’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, non essendo “volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica” (art. 4-quater del DL 145/2023).
Posto che il divieto dovrebbe valere in ragione dell’invio di tali dati al Sistema TS, non può non sottolinearsi da un lato la necessità di tutela della privacy dell’informazione contenuta in fattura, e, dall’altro, la precisazione della stessa Agenzia, pur antecedente al DL 145/2023, secondo cui “le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili” (cfr. risposta a interpello n. 103/2019; si veda “Chirurgia estetica con fattura analogica anche se non detraibile” del 26 novembre 2022).
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