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FISCO

Esente il reddito dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni all’anno

Le navi battenti bandiera estera devono essere diverse da quelle di cui all’art. 6-ter comma 1 del DL 457/97

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Sabato, 23 maggio 2026

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L’art. 2-bis del DL 38/2026, inserito in sede di conversione nella L. 22 maggio 2026 n. 88, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, interviene sul regime fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati su navi battenti bandiera estera, prevedendone, da un lato, l’esenzione fiscale e, dall’altro, l’inapplicabilità dalle retribuzioni convenzionali ex art. 51 comma 8-bis del TUIR.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’esenzione ai fini IRPEF di tali redditi e l’inapplicabilità delle retribuzioni convenzionali era prevista dall’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, norma di interpretazione autentica dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR, disposizione – quest’ultima – che prevede l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, in luogo dell’effettivo reddito percepito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che prestano l’attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

In particolare, il comma 8-bis deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale (ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 3, del DL 317/87), continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

Di recente, sull’argomento era intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate. Con la risposta a interpello del 20 gennaio 2026 n. 10 era stato evidenziato come il reddito derivante dall’attività prestata dai marittimi di nazionalità italiana su navi battenti bandiera estera non sia assoggettato ad imposizione se l’attività è svolta su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. 88/2001).

Inoltre, è stato precisato che per il calcolo dei 183 giorni sono applicabili i chiarimenti forniti in relazione all’art. 51 comma 8-bis del TUIR; pertanto, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d’imposta (sempre coincidente con l’anno solare, trattandosi di persone fisiche) occorre verificare il rispetto del requisito temporale, tenendo conto anche della presenza di uno o più contratti di lavoro che possono avere durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all’estero del lavoratore superiore a 183 giorni all’anno.

Ciò premesso, l’art. 2-bis del DL 38/2026 abroga l’art. 5 comma 5 della L. 88/2001 e modifica sia l’art. 3 comma 3 sia l’art. 51 comma 8-bis del TUIR.
Nel dettaglio, all’art. 3 comma 3 del TUIR viene aggiunta la lett. d-quater), per effetto della quale vengono esclusi dalla base imponibile IRPEF anche i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all’art. 6-ter comma 1 del DL 457/97, annotate nell’elenco di cui al comma 2 del citato art. 6-ter. Trattasi, in sostanza, di navi diverse da quelle iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’art. 1 comma 1 del DL 457/97 e annotate nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Dall’analisi delle due disposizioni emergerebbe che l’art. 2-bis comma 1 del DL 38/2026 delinei meglio l’ambito applicativo dell’esenzione dei redditi di lavoro dipendente dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, rispetto a quanto previsto dall’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, escludendo quei soggetti che già godono di un regime fiscale e contributivo di vantaggio.

L’art. 2-bis comma 3 del DL 38/2026 prevede poi la rilevanza di tali redditi esenti quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali. Si tratta di un adeguamento di quanto già previsto dall’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, il quale stabiliva che i lavoratori marittimi che beneficiano dell’esenzione non possono essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono tenuti a dichiarare tale reddito all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Quanto alla modifica dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR, viene previsto che la determinazione del reddito mediante retribuzioni convenzionali non si applichi ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.

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