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Sabato, 23 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

CIGS per le aree di crisi industriale complessa possibile con pagamento diretto

L’INPS fornisce istruzioni per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga

/ Luca MAMONE

Sabato, 23 maggio 2026

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Con il messaggio n. 1702/2026, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione amministrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa, intendendo per tali specifici territori colpiti da recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale oppure da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Con l’occasione, si ricorda che le misure in questione sono state prorogate, per tutto il 2026, dall’art. 1 comma 165 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), come modificato dall’art. 14 comma 1-sexies del DL 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”).
Va evidenziato come nell’ultima legge di bilancio, a differenza della CIGS prevista per le citate aree di crisi industriale, non sia stato previsto inizialmente alcun rifinanziamento per la mobilità in deroga.
Solo successivamente, il citato art. 14 comma 1-sexies del DL 200/2025 convertito ha stabilito che anche per il 2026 il Ministero del Lavoro può destinare risorse ai sensi dell’art. 53-ter del DL 50/2017 per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

Ciò premesso, con il messaggio in commento si osserva innanzitutto come la previsione della legge di bilancio 2026 non preveda l’emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni con aree di crisi industriale complessa.
Pertanto, al fine di autorizzare i trattamenti in questione, la verifica della relativa sostenibilità finanziaria avverrà in base alla capienza del finanziamento complessivamente riportata nel disposto della legge di bilancio 2026, pari a 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda il trattamento di CIGS per le aree di crisi industriale complessa, l’INPS ricorda che la misura è destinata ai datori di lavoro che, avendo già usufruito in precedenza di trattamenti straordinari, risultano impossibilitati ad accedere a ulteriori interventi sia perché hanno raggiunto la durata massima prevista dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, sia perché non sono soddisfatti i criteri di autorizzazione relativi alle causali di intervento ex art. 21 dello stesso DLgs. 148/2015.

Per quanto concerne la durata, il trattamento può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
Analogamente, è stato prorogato anche l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall’art. 6 del DL 92/2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Invece, con riferimento alla mobilità in deroga, l’INPS precisa che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on line, e che per l’anno 2026, l’importo medio mensile della prestazione in parola è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare.

Per quanto riguarda alcuni aspetti strettamente operativi, l’INPS rende noto che nel caso in cui il trattamento di integrazione salariale straordinaria venga erogato con il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro dovranno inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.

Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Invece, in caso di erogazione della prestazione tramite conguaglio contributivo, nel messaggio in commento si rende noto che i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nell’ambito del flusso UniEmens il nuovo codice causale “L150”.

In tutti i casi, si ricorda come l’art. 7 comma 3 del DLgs. 148/2015 richieda ai datori di lavoro di effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Nel merito, l’INPS ricorda che il citato termine di decadenza si applica anche qualora il flusso UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

Infine, si precisa che in caso di cessazione dell’attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

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