Contestazione del margine del General Contractor superbonus solo con le prove
Inammissibile trasformare i costi indiretti del «general contractor appaltatore» in corrispettivo da coordinamento indetraibile
Il Settore Coordinamento controlli della Direzione centrale Fiscalità della Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, con la ris. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2026 n. 17, ha chiarito urbi et orbi che il margine, tra corrispettivo di appalto e corrispettivo di subappalto, del “general contractor superbonus”, che non assume solo le obbligazioni di coordinamento degli altri fornitori di beni e servizi (general c.d. “puro”), ma sia le obbligazioni di realizzo delle opere che di coordinamento, è sempre detraibile ai fini del superbonus (nel rispetto dei tetti massimi di legge e delle soglie di congruità), a prescindere dal fatto che, per il realizzo delle opere, abbia proceduto sistematicamente mediante subappalti, anche integrali, a subappaltatori.
Alcuni uffici, che fino ad allora non avevano voluto intendere ragioni sul fatto che stessero palesemente equivocando la prassi ufficiale della loro stessa Amministrazione, stanno ora cercando di tenere in piedi verifiche ancora in corso o processi verbali di constatazione già consegnati ritarando i rilievi sulla riqualificazione di una parte di quel margine da corrispettivo di appalto (detraibile, loro malgrado) a corrispettivo da coordinamento.
Nel farlo, tuttavia, pare evidente che molti di loro stanno nuovamente trascurando di attenersi alle indicazioni di prassi ufficiale della loro stessa Amministrazione.
Infatti, preso atto della poco commendevole propensione operativa di taluni uffici a equivocare i chiarimenti di prassi ufficiale in materia di “general contractor superbonus”, il Settore Coordinamento controlli della Direzione centrale Fiscalità della Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, nella medesima ris. 29 aprile 2026 n. 17 ha giocato opportunamente d’anticipo, aggiungendo in calce alla medesima (§ 6) la precisazione che “la circostanza che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’eventuale attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto”.
In pratica, nella consapevolezza che la generalità (per non dire la quasi totalità) degli operatori economici, che si sono proposti sul mercato quali “general contractor appaltatori”, si è limitata, nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti, ad addebitare i corrispettivi pattuiti per l’appalto e a riaddebitare “tal quali” i corrispettivi spettanti ai professionisti meramente coordinati, senza dunque addebitare corrispettivi specifici per l’attività di coordinamento, la ris. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2026 n. 17 (§ 6) precisa che non è ammesso che gli uffici, “senza una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova”, ripropongano, in tutto o in parte, la contestazione del margine “appalto-subappalto” sotto forma di riqualificazione economica del corrispettivo da appalto (detraibile) in corrispettivo da attività di coordinamento (indetraibile), perché “una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca in modo preciso e puntuale ad un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata”.
Viene da sé che questo riferirsi “in modo preciso e puntuale” non può certamente dirsi provato mediante percorsi motivazionali che individuano uno o più costi sostenuti dal “general contractor appaltatore” per attività diverse da quelle direttamente connesse alla realizzazione delle opere (ad, esempio, costi amministrativi) e che pretendono di trasformarli in quota parte di corrispettivo da appalto (detraibile) da riqualificare in corrispettivo da attività di mero coordinamento (indetraibile).
È infatti evidente come questo percorso motivazionale costituisca nulla più che la “automatica riproposizione in parte” della contestazione del margine “appalto-subappalto”, posto che i corrispettivi di appalto sono più elevati di quelli di subappalto proprio perché l’appaltatore mira con essi a coprire anche i propri costi indiretti e le spese generali, oltre che conseguire un utile.
In verità, piaccia o non piaccia agli uffici, l’unico modo per dimostrare “come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori” è dimostrare la loro pattuizione per importi superiori a quelli risultanti dai prezziari di riferimento e dalle normali prassi di mercato, posto che, laddove essi risultino congrui e coerenti rispetto a questi parametri, risulta de plano che il loro intero ammontare attiene “al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori”.
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