Inammissibile la nota di credito nel cash back se l’operazione è in reverse charge
La variazione in diminuzione è consentita solo se il cedente è debitore d’imposta
Con l’ordinanza n. 10259/2026, la Cassazione è intervenuta sul trattamento ai fini IVA degli sconti concessi ai clienti, giungendo a conclusioni coerenti con la propria precedente giurisprudenza.
Il fatto di causa si riferisce a una nota casa produttrice di telefoni cellulari, la quale cedeva gli apparecchi a soggetti rivenditori in regime di reverse charge, emettendo fattura senza addebito di imposta.
I cessionari, dopo avere effettuato la procedura di integrazione, conformemente al disposto di cui all’art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72, vendevano, a loro volta, gli smartphone ai consumatori con applicazione dell’IVA.
Il produttore rimborsava parzialmente il prezzo di vendita ai clienti finali (mediante il c.d. “cash back”) e, per tale motivo, riteneva di potere emettere note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, considerata la riduzione del corrispettivo iniziale.
L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso del credito risultante dalle suddette variazioni; ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, infatti, la possibilità di recuperare l’imposta spetta esclusivamente al soggetto passivo che ne sia stato debitore, non essendo ammissibile nei casi in cui l’operazione rientri nell’ambito del regime di inversione contabile.
Posto che le Commissioni tributarie di primo e secondo grado condividevano la tesi dell’Agenzia, la questione veniva posta al vaglio della Cassazione.
I giudici di legittimità ricordano preliminarmente che la variazione in diminuzione dell’imponibile effettuata in ragione della sopravvenuta riduzione del corrispettivo, che consente di recuperare l’IVA liquidata, è un meccanismo che postula:
- da un lato, che “la rettifica si inscriva nel perimetro del medesimo rapporto impositivo”, essendo necessario che intervenga nell’ambito dei soggetti originariamente coinvolti nell’operazione;
- dall’altro, che essa faccia capo a un soggetto passivo il quale rivesta la qualità di debitore d’imposta.
Nel caso di specie, quest’ultimo requisito è carente. L’applicazione del regime del reverse charge fa gravare l’obbligo di assolvimento dell’IVA in capo al cessionario, il quale è tenuto a integrare la fattura, annotarla e procedere al versamento dell’imposta.
In questo modo si introduce una “frattura strutturale, sul piano soggettivo, tra l’operazione a monte e le successive operazioni al dettaglio”. Come rilevato dalla Cassazione, il fornitore non è debitore dell’IVA e “non può, per ciò stesso, pretendere di rettificare un’imposta che non ha mai addebitato né versato” (Cass. n. 10259/2026).
Si aggiunga, inoltre, che nella circostanza non è ravvisabile un nesso diretto tra la riduzione di prezzo riconosciuta al cliente finale e l’imposta afferente alla cessione “a monte”, posto che il rapporto impositivo originario fra produttore e rivenditore e quello, “a valle”, fra negoziante e consumatore, fanno capo a operatori differenti.
Le conclusioni della Cassazione non confliggono con la precedente giurisprudenza dei giudici di legittimità, che, pur nel medesimo ambito delle campagne promozionali, ha riguardato un caso differente.
In passato, la Suprema Corte aveva riconosciuto ad un fornitore la possibilità di ricorrere alla variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 in presenza di uno sconto riconosciuto sul prezzo di vendita. Le caratteristiche dell’operazione differivano, tuttavia, da quelle appena esaminate.
Nella sentenza della Suprema Corte n. 10104/2020, infatti, una società produttrice di beni di largo consumo distribuiva ai clienti finali buoni che potevano essere utilizzati per l’acquisto degli stessi beni presso i rivenditori. Nella circostanza:
- il fornitore cedeva i prodotti al rivenditore con applicazione dell’IVA, rivestendo, quindi, la qualità di debitore d’imposta;
- il rivenditore incassava dal cliente un importo inferiore al prezzo di vendita, ricevendo tuttavia la differenza dal produttore;
- quest’ultimo rettificava l’originaria cessione nei confronti del rivenditore, recuperando così l’imposta.
Coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa C-317/94, in questo caso “la base imponibile corrisponde al prezzo di vendita praticato dal fabbricante, decurtato dell’importo indicato sul buono e rimborsato”. Benché tale sconto sia stato concesso a consumatori finali, esso è “univocamente ricollegabile all’operazione originaria tra fornitore e rivenditore” (Cass. n. 10104/2020; si veda anche Cass. 16 ottobre 2015 n. 20964).
Pertanto, secondo i giudici, in conseguenza della restituzione operata, l’originario versamento del produttore “assume carattere indebito, limitatamente alla quota del prezzo della cessione restituita ai venditori”, rendendo possibile il ricorso alla variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 o “all’azione generale di rimborso” (Cass. n. 10104/2020).
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