Ipoteca sul fondo patrimoniale del socio anche in caso di debiti della società
Per evitare la misura, il debitore deve dimostrare l’estraneità ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore
La giurisprudenza sostiene, attraverso un orientamento ormai in via di consolidamento, che l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agente della Riscossione su un immobile conferito su un fondo patrimoniale sia legittimo (tra le tante, Cass. 9 marzo 2025 n. 6260 e Cass. 7 maggio 2024 n. 12397).
Tuttavia la misura prevista dall’art. 77 del DPR 602/73 deve rispettare la disciplina dettata dal codice civile.
L’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Questa dimostrazione, ad avviso di alcuni, risulta poco compatibile con il diritto tributario, considerato che nel caso dei debiti fiscali, manca quell’inerenza immediata e diretta fra il credito e i bisogni della famiglia (C.T. Reg. Milano sez. Brescia 31 luglio 2014 n. 4193/64/14).
Ad ogni modo, in base a tale regola, occorre distinguere due ipotesi. Se il debito è stato contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale. Se invece si tratta di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, l’ipoteca può essere iscritta solo se il creditore non sapeva che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi familiari.
L’ordinanza della Cassazione n. 8394, depositata il 3 aprile 2026, torna sul tema da una prospettiva specifica, in quanto i debiti tributari erano riferibili a una società di persone.
Il primo punto affrontato dai giudici è la riaffermazione della possibilità di iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo patrimoniale, pur nel rispetto delle regole previste dall’art. 170 c.c.
In secondo luogo, la Suprema Corte ribadisce che tale evenienza non può verificarsi se il creditore conosce l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Viceversa, se al contrario egli non era a conoscenza di tale estraneità, l’iscrizione ipotecaria rimane ammissibile.
Chiarito questo profilo, i giudici di legittimità si soffermano sulla questione dei debiti societari.
Il contribuente sosteneva che i debiti fiscali derivassero dall’attività della società e, quindi, non riguardassero i bisogni della famiglia.
La Cassazione, però, osserva che tale circostanza non è sufficiente. Il fatto che il debito nasca da una attività di impresa non esclude automaticamente che possa avere relazione con i bisogni familiari, occorrendo a tali fini prove sulla destinazione delle somme e sulla consapevolezza del creditore.
La questione si sposta, dunque, sull’onere della prova. In presenza di un debito tributario di una società di persone, laddove il socio sia chiamato a rispondere come obbligato solidale, spetta a lui provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità ai terzi, ma anche, attraverso se del caso presunzioni semplici, sia l’estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di ciò da parte del creditore.
La decisione presta il fianco a diverse critiche.
Innanzitutto, l’ordinanza non distingue i debiti fiscali sorti per bisogni familiari e i debiti (chiaramente) contratti dalla società che vengono, successivamente, posti a carico del socio in base alla regola della solidarietà.
Inoltre, l’onere probatorio posto a carico del contribuente risulta molto gravoso, anche in considerazione del tempo che spesso intercorre tra il sorgere del debito e l’azione di riscossione.
Ancora più ardua, infine, appare la dimostrazione della conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941