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FISCO

Dilazione della rottamazione dei ruoli con dubbi sull’estinzione anticipata

Non è scontato che operino i chiarimenti espressi in tema di dilazione dei ruoli

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 10 aprile 2026

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L’art. 1 commi 82 e seguenti della L. 199/2025 ha introdotto una nuova edizione della rottamazione dei ruoli (la c.d. rottamazione-quinquies) riguardante i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione qualora ancora spettanti.

A differenza delle rottamazioni precedenti, non tutti i carichi possono rientrarvi, essendo la rottamazione-quinquies circoscritta ai carichi concernenti:
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Relativamente agli aspetti procedurali:
- entro il 30 aprile 2026 occorre trasmettere la domanda di rottamazione utilizzando l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito dell’Agente della riscossione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand’anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate);
- entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- entro il 31 luglio 2026 occorre pagare tutte le somme o la prima rata.

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035 (la prima scade come detto il 31 luglio 2026).
Dunque, a differenza delle rottamazioni precedenti, è possibile dilazionare il debito in un consistente arco temporale, quasi di dieci anni.
È possibile, entro il limite massimo delle 54 rate, indicare nella domanda di rottamazione in quante rate si intende estinguere il debito.
Va detto che la dilazione ha un costo, infatti sugli importi dilazionati sono dovuti, dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo (art. 1 comma 84 della L. 199/2025).

In considerazione del fatto che la dilazione può durare quasi dieci anni, non è raro che, ad esempio per sopravvenienza di fondi, il contribuente abbia poi convenienza a estinguere il debito in via anticipata.
Senza contare che laddove il pagamento dell’intero debito integri un’attenuante penale o addirittura una causa di non punibilità (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000), il contribuente talvolta “debba” terminare i pagamenti in via anticipata.
Ciò in quanto i termini per pagare le somme previsti dal DLgs. 74/2000 sono spesso minori rispetto alla dilazione da rottamazione dei ruoli, che può durare come visto dieci anni.

Non ci sono chiarimenti di prassi sul punto

Solo in tema di dilazione dei ruoli la fattispecie è stata considerata, affermando che “l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata” (guida Agenzia delle Entrate-Riscossione “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, gennaio 2025, p. 21).
In caso di rottamazione dei ruoli la dilazione è però regolata in via autonoma dalla L. 199/2025 senza che possa operare l’art. 19 del DPR 602/73.

Insomma, non è scontato che, se si estingue per intero il debito in via anticipata, gli interessi del 3% automaticamente vengano meno anche per il periodo residuo, nonostante ciò possa sembrare ovvio e ragionevole.
Sicuramente il debito può essere estinto in via anticipata ma, salvo sopravvenuti chiarimenti di prassi al momento non sussistenti, è bene prendere contatto con l’Agente della riscossione.

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