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CONTABILITÀ

Le indicazioni dell’OIC 30 possono essere semplificate

Per le situazioni infrannuali non soggette a pubblicazione il principio contabile non è vincolante

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Giovedì, 9 aprile 2026

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Il principio contabile OIC 30 disciplina formalmente la redazione dei bilanci intermedi destinati alla pubblicazione.
Tuttavia, nella prassi professionale esso può rappresentare il principale riferimento tecnico anche per numerose situazioni contabili infrannuali predisposte per finalità diverse (si veda “OIC 30 come riferimento tecnico per tutti i bilanci infrannuali” del 17 marzo 2026).

I bilanci infrannuali vengono redatti, infatti, ad esempio, in occasione di operazioni straordinarie, verifiche degli equilibri aziendali, richieste degli istituti di credito.
In queste circostanze, il bilancio infrannuale non è destinato alla pubblicazione e la sua finalità informativa può essere diversa da quella prevista per i bilanci intermedi rivolti al mercato.
Questo pone una questione operativa rilevante: se tutte le prescrizioni dell’OIC 30 debbano essere necessariamente applicate anche nelle situazioni infrannuali non pubblicate.

Il principio stesso fornisce indirettamente alcuni elementi di risposta.
In primo luogo, si precisa (sub “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”) che esso non disciplina il contenuto delle situazioni patrimoniali richieste da specifiche disposizioni normative, come ad esempio quelle previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. in caso di perdita del capitale sociale.
Ciò non significa tuttavia che tali situazioni possano essere predisposte senza un riferimento ai criteri contabili del bilancio d’esercizio (cui sono improntate le indicazioni dell’OIC 30).

Al contrario, proprio l’esigenza di rappresentare correttamente la situazione patrimoniale della società comporta la necessità di utilizzare criteri di valutazione coerenti con quelli del bilancio.
In questo senso, anche quando l’OIC 30 non si applica formalmente, esso continua a rappresentare il principale riferimento metodologico per la redazione delle situazioni infrannuali.

Alcune prescrizioni del principio possono tuttavia richiedere una valutazione professionale attenta quando la situazione contabile non è destinata alla pubblicazione.
Un esempio particolarmente significativo riguarda la disciplina delle imposte sul reddito.
L’OIC 30 (§ 16) prevede che nel bilancio intermedio le imposte siano determinate stimando l’aliquota fiscale annua effettiva, ossia l’incidenza stimata dell’onere fiscale complessivo dell’esercizio (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte, e applicando tale aliquota al risultato del periodo.

Questa impostazione è coerente con la logica dei bilanci intermedi destinati alla pubblicazione. In tali documenti, il risultato economico del periodo deve essere rappresentativo della performance annuale attesa.

Nella prassi professionale, molte situazioni infrannuali hanno una finalità diversa.
La determinazione delle imposte secondo la metodologia prevista dall’OIC 30 richiede la stima dell’aliquota fiscale effettiva dell’intero esercizio, che presuppone una previsione attendibile del risultato civilistico annuale e dell’onere fiscale complessivo. Si tratta di un’operazione che può risultare complessa e fortemente basata su ipotesi.
Per questo motivo, nelle situazioni infrannuali non destinate alla pubblicazione, a nostro parere, si può valutare l’adozione di un approccio alternativo, basato sui criteri dell’OIC 25.

In particolare, in tali casi, le imposte possono essere determinate applicando i criteri ordinari di rilevazione previsti per il bilancio d’esercizio, senza ricorrere alla stima dell’aliquota fiscale effettiva annuale.
Questa soluzione consente di evitare stime particolarmente incerte e di mantenere comunque la coerenza con i principi contabili nazionali.

Occorre tuttavia evitare di interpretare questa flessibilità come una possibilità di semplificazione generalizzata.
La redazione di una situazione contabile infrannuale attendibile richiede, infatti, nella maggior parte dei casi, l’applicazione sostanziale della gran parte delle regole previste dall’OIC 30.
Anche quando il bilancio infrannuale non è destinato alla pubblicazione, l’OIC 30 rimane quindi il riferimento tecnico fondamentale.

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