Dimensioni e fatturato entrambi cruciali per la decontribuzione sud PMI
Per i datori che non rientrano tra le microimprese o le piccole e medie imprese è previsto un altro esonero contributivo, non ancora operativo
La L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto una nuova decontribuzione per le imprese del sud in luogo della c.d. “decontribuzione sud” ex art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020 la cui fine è stata anticipata dal 2029 al 2024.
In particolare, la L. 207/2024 ha previsto due sgravi in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovverosia:
- la c.d. “decontribuzione Sud PMI”, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (art. 1 commi da 406 a 412 della L. 207/2024);
- la decontribuzione per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa (art. 1 commi da 413 a 421 della L. 207/2024), ancora non operativo vista l’assenza dell’autorizzazione della Commissione europea (l’agevolazione è infatti sospesa fino alla data di adozione della decisione).
Fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per entrambe le fattispecie l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escluso l’INAIL, in misura pari al:
- 25% (massimo 145 euro mensili per 12 mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- 20% (massimo 125 euro mensili per 12 mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- 20% (massimo 125 euro mensili per 12 mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- 20% (massimo 100 euro mensili per 12 mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- 15% (massimo 75 euro mensili per 12 mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Ai sensi dell’art. 1 comma 407 della L. 207/2024 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) – secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’Allegato I – è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Come evidenziato dall’INPS con la circolare n. 32/2025, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 413 ss. della L. 207/2024, ovverosia quello in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa.
Alcune incertezze si riscontrano nelle ipotesi in cui un’impresa superi solo il requisito relativo al numero dei dipendenti e non anche il requisito relativo al fatturato/bilancio e viceversa.
Sul punto è intervenuto l’INPS con il successivo messaggio n. 2398/2025, nel quale ha evidenziato che dal quadro normativo delineato si evince che la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)“ prende in considerazione i tre seguenti criteri:
- il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
- il fatturato annuo;
- il totale di bilancio annuo.
In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:
- meno di 250 occupati;
- un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.
Ciò premesso, l’Istituto di previdenza ha poi precisato che ai fini della qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.
In altre parole, la mancanza anche di uno solo di essi non permetterebbe quindi all’impresa di accedere alla decontribuzione Sud PMI ma dovrebbe permettere l’accesso al diverso esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 413 ss. della L. 207/2024, ovverosia quello in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa.
Quest’ultimo trova infatti applicazione in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo (circ. INPS n. 32/2025).
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