ACCEDI
Mercoledì, 8 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il curatore può contestare il conto della gestione del commissario straordinario

Il rendiconto è essenziale per l’individuazione delle responsabilità

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 8 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il commissario straordinario è tenuto, ai sensi dell’art. 75 del DLgs. 270/99, a rendere il bilancio finale della procedura, unitamente al conto della gestione e alla relazione del comitato di sorveglianza.

Con ordinanza n. 8588, depositata ieri, la Cassazione si è espressa, sebbene con riferimento alla previgente disciplina di cui al RD 267/42, in merito all’obbligo di rendicontazione del commissario a favore del curatore, in caso di conversione della procedura in liquidazione giudiziale; a ciò segue il diritto del curatore di sollevare contestazioni al conto della gestione innanzi al tribunale investito del ricorso previsto dall’art. 75 comma 3 del DLgs. 270/99.

Il procedimento di rendiconto ordinario di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. si fonda sul principio che una parte (colui che gestisce il patrimonio altrui) è tenuta a rendicontare i risultati della propria attività, che incidono sulla sfera degli interessi patrimoniali di un altro soggetto.
Il rendiconto è sottoposto ad un giudizio di cognizione di merito al termine del quale è emessa una sentenza che acquisisce efficacia di giudicato sull’obbligo del rendiconto.

Ove l’amministrazione straordinaria sia convertita in una procedura di liquidazione giudiziale ciò non esula il commissario, sebbene cessato, dall’adempiere al proprio obbligo di rendicontazione a favore del curatore che gli subentra.
Non vi è, infatti, alcuna continuità o continenza tra il procedimento di rendiconto innanzi al giudice ordinario e quello davanti al tribunale concorsuale, tale da sollevare il commissario da tale obbligo.

In altri termini, quest’ultimo, avendo gestito il patrimonio della società in sostituzione dei suoi amministratori, è tenuto sul piano sostanziale a rendere conto dei propri atti e dei conseguenti risultati all’organo della procedura liquidatoria che subentra.
Quest’ultimo, di contro, ha diritto a ricevere il rendiconto della gestione oltre che a poter sollevare eventuali contestazioni in merito; proseguendo nella gestione del patrimonio altrui, il curatore è personalmente responsabile nel caso in cui colpevolmente non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto.

La Suprema Corte evidenzia anche la diversità esistente tra l’azione di rendiconto concorsuale e quella ordinaria.
La prima prevede un obbligo ab origine di deposito del conto da parte del curatore in cui si evidenzi l’attività gestoria compiuta del patrimonio altrui.
Ne consegue che, in ambito concorsuale, non è il terzo interessato a chiedere al gestore che sia depositato il conto della gestione, piuttosto è lo stesso organo della procedura ad esserne onerato ex lege.

Si tratta, dunque, di una disciplina autosufficiente, in quanto dettata per lo specifico incarico gestorio, oltre che di natura speciale rispetto all’azione ordinaria.
Il fine ultimo è quello di rendicontare la correttezza e la corrispondenza degli atti realizzati dal curatore rispetto agli obblighi di legge e ai canoni di diligenza professionale richiesti. Il rendiconto, inoltre, può costituire anche elemento per la verifica di una responsabilità personale nel caso in cui siano stati compiuti atti in pregiudizio della massa creditoria o di singoli creditori.

Diverso, invece, l’oggetto dell’azione di rendiconto ordinaria che comporta l’accertamento di un diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme che sono eventualmente dovute, ovvero all’emissione di titoli di pagamento.
Pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione del rendiconto in sede ordinaria, la soluzione di continuità e il diverso oggetto dell’azione ordinaria da quella concorsuale, comporta l’obbligo per il commissario di rendere il conto della gestione al curatore; per quest’ultimo, l’ulteriore diritto di sollevare eventuali contestazioni.

TORNA SU