ACCEDI
Giovedì, 9 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Nuove regole sulla base imponibile IVA delle permute solo per i contratti 2026

Il DL 38/2026 circoscrive il nuovo criterio alle operazioni derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026

/ Simone CINQUEPALMI

Giovedì, 9 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 1 del DL 38/2026 interviene sulla recente riforma della disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento per definire la corretta decorrenza delle nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Alla luce della modifica normativa, il nuovo criterio di determinazione della base imponibile IVA si applicherà esclusivamente alle operazioni effettuate in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, salvaguardando invece gli accordi conclusi in data anteriore.

La disposizione evita così che il cambio di criterio travolga accordi già impostati secondo la previgente disciplina e aggiunge una clausola di salvaguardia: i comportamenti già adottati dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore del DL 38/2026 (28 marzo 2026) restano validi, senza necessità di rettifiche o possibilità di rimborsi dell’imposta eventualmente già liquidata secondo le nuove regole.

La legge di bilancio 2026 aveva modificato l’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72, innovando il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le permute. Il riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati è stato sostituito dal parametro dei costi complessivi riferibili alla specifica operazione (costi diretti, indiretti e accessori, comprovati con criteri oggettivi e costanti). Tale novità, voluta per allineare la normativa interna ai principi comunitari (direttiva 2006/112/Ce) e alla giurisprudenza Ue anche alla luce della segnalazione della Commissione europea inclusa nella procedura Eu Pilot (2022) 10314, era entrata in vigore il 1° gennaio 2026, senza regole transitorie. Di conseguenza, anche le operazioni effettuate nel 2026 in esecuzione di contratti già esistenti al 31 dicembre 2025 sarebbero state assoggettate, fin da subito, al nuovo criterio basato sui costi, con potenziali criticità applicative e squilibri economici per le parti.

Proprio per scongiurare questi effetti, il DL 38/2026 ha limitato l’ambito di applicazione temporale della novità introdotta dalla legge di bilancio 2026. In pratica, se l’operazione permutativa deriva da un contratto stipulato entro il 31 dicembre 2025, continuerà a valere il precedente criterio che lega la base imponibile IVA delle operazioni permutative al valore normale dei beni e servizi scambiati. Viceversa, per i contratti stipulati (o rinnovati) dal 2026 in poi, troverà applicazione il nuovo sistema basato sui costi.

Questa soluzione accoglie le sollecitazioni provenienti dalla dottrina e, in particolare, da Assonime: nella consultazione n. 2 del 2026, relativa al decreto “Milleproroghe”, era stata evidenziata la necessità di tutelare l’affidamento delle parti nei contratti già in essere e segnalate le difficoltà operative di un’applicazione immediata della riforma, proponendo di escludere dal nuovo regime le operazioni generate da accordi pregressi. Questa situazione è divenuta particolarmente rilevante in coincidenza con i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, visti i numerosi contratti permutativi con primarie imprese già sottoscritti prima del 31 dicembre 2025 che prevedevano lo scambio di servizi pubblicitari con prestazioni rientranti nell’attività caratteristica delle controparti.

L’intervento correttivo del DL 38/2026 dà risposta a tali istanze, rendendo la transizione più graduale e giuridicamente sicura a tutela dell’affidamento dei contribuenti per gli accordi che si erano cristallizzati al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista operativo, le imprese e i professionisti dovranno ora prestare particolare attenzione alla data di stipula o di rinnovo dei contratti di permuta per determinare il corretto regime IVA applicabile.

Inoltre, per i nuovi contratti di permuta rientranti nel campo di applicazione della normativa, sarà necessario adeguare le procedure contabili, la contrattualistica e la documentazione interna in modo da determinare e supportare con evidenze contabili la base imponibile IVA calcolata sui costi effettivamente sostenuti. In tal modo, il rischio di verifiche e successivi contenziosi sui contratti già perfezionati prima dell’entrata in vigore della novità contenuta nella legge di bilancio 2026 dovrebbe venire meno, consentendo alle parti di onorare gli accordi pregressi secondo le condizioni originariamente pattuite, senza improvvisi oneri aggiuntivi o ricalcoli dell’IVA applicabile alle singole transazioni.

Per i contratti sottoscritti o rinnovati dal 2026 in avanti, invece, il nuovo corso è tracciato: si supera definitivamente il ricorso al valore normale per fare spazio ai costi complessivi delle operazioni permutative, in un’ottica di più stretta aderenza alla sostanza economica degli scambi.

TORNA SU