Accisa dovuta sui prodotti immessi nel circuito commerciale in caso di furto
Nella fattispecie si applica anche l’IVA all’importazione, in quanto sussistono i presupposti
Per lo svincolo irregolare di merce in temporanea custodia presso un terminal portuale sono sempre dovute l’IVA all’importazione e l’accisa, se il fatto rientra nell’alveo della responsabilità del soggetto obbligato per dolo o colpa e non si è verificato per caso fortuito o forza maggiore. Tra queste ultime ipotesi, però, non è annoverabile il furto di merce vincolata a un regime sospensivo delle accise.
Con questi principi, con l’ordinanza n. 8344/2026, a cui è seguita l’ordinanza n. 8849 dell’8 aprile 2026, la Corte di Cassazione continua l’opera di costruzione di un quadro di severa certezza, di diretta discendenza unionale, per cui non tanto l’IVA, ma l’accisa è pressoché sempre applicabile, anche quando il prodotto è oggetto di furto, perché se ne deve assumere la sua immissione in consumo nel circuito commerciale e, perciò, lo svincolo irregolare da un regime sospensivo, che è uno dei presupposti dell’imposta.
L’ordinanza in questione procede a una ricostruzione normativa particolarmente apprezzabile e completa, muovendosi prima sul fronte IVA e poi su quello delle accise, fino alla fissazione di un principio di diritto, che disapplica addirittura il diritto nazionale in allora applicabile per incompatibilità con il diritto Ue, per cui “Nella disciplina delle accise il furto della merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato non ne determina la definitiva inutilizzabilità e non può, pertanto, integrare, alla luce dell’interpretazione conforme all’art. 14, par. 1, Dir. 92/12/CEE del 25/02/1992, un’ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell’abbuono previsto nell’art. 4, comma 1, d.lgs. 26/10/1995, n. 504 cd. TUA (nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 59 legge 21/11/2000, n. 342 e dall’art. 1, comma 472, legge 30/12/2004, n. 311), comportando, piuttosto, lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 2 TUA”.
Il punto è chiarissimo e, a dire il vero, procede in linea di coerenza con la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue relativa alla causa C-509/22 e con la conseguente recente sentenza della Cassazione n. 3730/2026, che in un caso italiano molto noto ha affermato che la norma Ue sugli abbuoni deve essere anzitutto interpretata nel senso che la nozione di “caso fortuito” e di “forza maggiore” è riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso; ciò è escluso (salve peculiari operazioni, es. denaturazioni) qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, salva prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.
Posto che la Cassazione aveva osservato che la nozione di “caso fortuito” è caratterizzata da un elemento soggettivo (obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento di cui trattasi, adottando misure appropriate senza dover incorrere in sacrifici eccessivi) e da un elemento oggettivo (circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’interessato), si è giunti, anche lì, a un principio di diritto da leggere unitamente a quello della nuova ordinanza in commento, per cui “In materia di accise, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504 del 1996 – sia nel testo vigente ratione temporis che nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 – nella parte in cui, in caso di perdita irrimediabile o di distruzione parziale o totale del prodotto in regime sospensivo, riconosce l’abbuono dell’accisa anche nell’ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE e va disapplicato”.
Difficile, dunque, ormai sfuggire a un regime di responsabilità per le sottrazioni fraudolente di prodotti a imposta, fatto che rende il controllo e la procedura di sicurezza, per le imprese, una necessità assoluta.
Nella stessa ordinanza, è altresì interessante il punto relativo all’IVA, che pure viene compiutamente affrontato dalla Corte e che, in generale, si distanzia dalla questione dell’accisa, per i diversi presupposti di imposta che la informano, legati alle fattispecie di cui all’art. 1 del DPR 633/72, estranei ai concetti di svincolo, propri delle imposte di produzione e fabbricazione.
Il risultato, però, nel caso specifico non cambia, perché il furto è avvenuto per merci che, pur in transito nell’Ue, erano stoccate in Italia in regime di temporanea custodia, sicché se ne deve assumere la loro posizione extra Ue.
In estrema sintesi, dunque, nel caso specifico si realizza l’importazione e lo svincolo da un regime doganale temporaneo o sospensivo, che è presupposto d’imposta, si rende dovuta l’IVA alle condizioni proprie del Codice doganale dell’Unione, anzitutto, e dell’art. 71 della direttiva 2006/112/Ce o, ratione temporis, dell’art. 7 par. 3 della direttiva 77/388/Cee, senza applicabilità di ipotesi di sgravio o abbuono, nemmeno per il depositario (terminal) responsabile.
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