Finanziamenti dei soci «postergati» anche nelle spa
L’art. 2467 c.c. è applicabile quando il socio finanziatore non è un mero investitore, ma è partecipe all’attività dell’impresa
L’art. 2467 c.c. – in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci di srl – è applicabile anche alle spa a base azionaria ristretta quando il socio finanziatore non è un mero investitore ma è partecipe dell’attività d’impresa sia pure attraverso lo schermo societario. A stabilirlo è la sezione fallimentare del Tribunale di Venezia con decreto del 10 febbraio 2011. Ai sensi dell’art. 2467 c.c., dettato in materia di srl, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tali fini s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, ...
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