Niente prededuzione per i professionisti creditori concorsuali
La Cassazione ha ribadito che il credito di rivalsa IVA, pur emergendo durante la procedura, non è un debito di massa
Il versamento, da parte del curatore fallimentare, delle somme spettanti al dottore commercialista – creditore di natura privilegiata, limitatamente ai compensi degli ultimi due anni di prestazione (art. 2751-bis, n. 2) c.c.), oltre al contributo previdenziale integrativo – non determina l’insorgere di un credito, a titolo di rivalsa IVA, pagabile in prededuzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8544, depositata ieri, 14 aprile 2011, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevato anche in occasione della recente decisione n. 3582 del 14 febbraio 2011 (si veda “Credito di rivalsa IVA del professionista senza prededuzione” del 15 febbraio 2011).
I supremi giudici hanno accolto le valutazioni operate dal Tribunale ...
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