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IMPRESA

Sequestro del profitto ampio per la frode fiscale transnazionale

La misura è disposta sul complesso dei vantaggi economici derivanti dai reati fine

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 15 aprile 2011

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Il sequestro per equivalente (in funzione della successiva confisca) del profitto del reato di associazione per delinquere transnazionale (ex artt. 416 c.p., 3 e 11 della L. 146/2006) finalizzata alla commissione di una pluralità di reati fine (tra i quali  delitti tributari non specificamente contestati) può essere pari al complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine medesimi, la cui esecuzione è agevolata proprio dalla presenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale; ciò a condizione che il vincolo associativo sia esistente al 12 aprile 2006 (data di entrata in vigore della L. 146/2006). A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 14 aprile 2011 n. 15167, che sancisce la legittimità della misura

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