Sequestro del profitto ampio per la frode fiscale transnazionale
La misura è disposta sul complesso dei vantaggi economici derivanti dai reati fine
Il sequestro per equivalente (in funzione della successiva confisca) del profitto del reato di associazione per delinquere transnazionale (ex artt. 416 c.p., 3 e 11 della L. 146/2006) finalizzata alla commissione di una pluralità di reati fine (tra i quali delitti tributari non specificamente contestati) può essere pari al complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine medesimi, la cui esecuzione è agevolata proprio dalla presenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale; ciò a condizione che il vincolo associativo sia esistente al 12 aprile 2006 (data di entrata in vigore della L. 146/2006). A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 14 aprile 2011 n. 15167, che sancisce la legittimità della misura
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