Spazio al valore di liquidazione nella composizione negoziata della crisi
Nel restyling del decreto dirigenziale in materia inserite indicazioni per la stima di tale valore
Con il decreto del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio, pubblicato il 1° giugno, è aggiornato il DM 21 marzo 2023 recante le indicazioni sulla piattaforma nazionale telematica, sulla lista di controllo particolareggiata, sulle modalità di esecuzione del test pratico, oltre che sul contenuto del protocollo di conduzione delle trattative, nell’ambito della composizione negoziata della crisi (art. 13 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Si tratta del secondo aggiornamento del decreto dirigenziale 28 settembre 2021, previsto dal DL 118/2021 che ha introdotto la disciplina della composizione negoziata, poi recepita nel DLgs. 14/2019.
È mantenuta la struttura originaria del decreto composta da 6 sezioni principali; si aggiunge una Sezione II-Bis relativa alla specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e al valore riservato ai soci.
La nuova sezione, in particolare, riguarda le specificità del piano ex artt. 56 e 87 del DLgs. 14/2019 con riferimento: all’aggiornamento della situazione delle attività e delle passività; all’indicazione delle cause della crisi o dell’insolvenza, necessarie a verificare la coerenza delle strategie di intervento ipotizzate; all’indicazione delle iniziative da adottare, anche successivamente all’omologa del piano, ove si verifichino degli scostamenti; agli apporti di nuova finanza; alle passività potenziali.
Anche il numero degli allegati si amplia: è introdotto un quinto allegato che reca la proposta di un indice della relazione finale.
Sotto il profilo sostanziale sono diverse le novità, a partire dal test pratico di autodiagnosi (Sezione I). Innanzitutto, è chiarito che si tratta di uno strumento di prognosi e non di individuazione della situazione di crisi o di insolvenza.
Sono meglio specificate le modalità di determinazione e le componenti del debito da servire, piuttosto che dei flussi annui a servizio dello stesso; inoltre, è proposta una diversa modalità di determinazione del test per le imprese c.d. minori, semplificata nelle informazioni richieste.
Resta ferma l’assenza di un obbligo specifico di allegazione del test in occasione dell’accesso alla composizione negoziata della crisi; nel caso in cui l’imprenditore non abbia provveduto, l’esperto può sollecitarne la compilazione ove ne ravvisi l’esigenza.
In merito, sembra venir meno l’indicazione che l’esperto, ove il debitore non lo abbia prodotto, debba procedere alla compilazione del test insieme allo stesso (Sez. III § 2.2 del DM 21 marzo 2023).
Il nuovo decreto rivolge una maggiore attenzione alla stima dei ricavi su cui poggia il piano, che deve tener conto dell’andamento del settore di riferimento, salva la possibilità di un loro aggiustamento nel corso della composizione (Sez. II, § 2.8); è necessario, inoltre, che siano indicate le possibili alternative in caso di scostamento tra gli obiettivi raggiunti e quelli pianificati (Sez. II, § 3.6).
È chiarito che la durata del piano dev’essere coerente con il tempo necessario a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa e al risanamento della sua esposizione debitoria. Ciò non esclude, tuttavia, che il piano possa interrompersi prima se le sue finalità sono raggiunte.
Sul punto, poste le difficolta di formulare previsioni attendibili nel lungo periodo, è recepita l’indicazione di prassi di una durata massima del piano di 5 anni, salvo prevedere una maggiore durata in casi specifici (Sez. II, § 4.1.3).
Del tutto nuova è la previsione di un paragrafo dedicato al valore di liquidazione (Sez. II, § 6), la cui stima appare necessaria per poter valutare sia la coerenza della proposta formulata dal debitore, sia, di contro, il concreto interesse dei creditori a partecipare alle trattative.
Il valore di liquidazione, nel caso di crisi o di insolvenza, coincide con il valore che può ricavarsi dall’alternativa della liquidazione giudiziale (o controllata); in caso di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale, il valore di liquidazione è quello della liquidazione in bonis dei beni e dei diritti dell’impresa (Sez. II, § 6.2). In ogni caso, la stima deve basarsi su parametri oggettivi, chiarire se si tratta di cessione unitaria ovvero atomistica dell’azienda e tener conto dei costi e dei benefici afferenti alle due diverse ipotesi.
Ai fini della valutazione, di rilievo è anche il fattore tempo, ossia il momento (e il quantum, opportunamente attualizzato) in cui i creditori, nell’ipotesi alternativa della liquidazione, otterrebbero soddisfazione alla propria pretesa (Sez. II, § 6.4).
Ove nel patrimonio dell’impresa, poi, siano presenti immobili, la loro valutazione deve tener conto dell’assenza di una pressione temporale per la loro alienazione (c.d. valutazione di mercato) piuttosto che della necessità che la vendita si realizzi quanto prima (c.d. valutazione quick sale) nonché che l’impresa sia o meno in bonis (c.d. valutazione concorsuale).
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