Fissata la paga base di operai agricoli e florovivaisti specializzati, qualificati e comuni
Spetterà poi alla contrattazione provinciale fissare gli importi per ciascun livello di inquadramento
Nella giornata di ieri le Parti firmatarie hanno reso disponibile il testo integrale dell’Accordo datato 28 maggio per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile agli operai agricoli e florovivaisti (codice CNEL A011), di cui avevamo già sommariamente dato conto in virtù dei comunicati diffusi dalle Parti stesse nell’immediatezza della stipula (si veda “Per gli operai agricoli e florovivaisti da giugno retribuzioni in aumento del 3,4%” del 29 maggio 2026).
Sul piano retributivo la particolarità della disciplina di settore, confermata dal recente Accordo, è rappresentata dal fatto che il CCNL prevede valori minimi di paga base a livello di area professionale (operai specializzati, qualificati e comuni), rimandando poi alla contrattazione provinciale per la definizione di dettaglio dei salari contrattuali per ciascun livello di inquadramento di ogni area professionale.
L’allegato 1 dell’Accordo (si vedano le tabelle 1 e 2, rispettivamente riferibili agli operai agricoli e agli operai florovivaisti) fornisce pertanto i nuovi valori dei minimi nazionali, ottenuti incrementando del 5,1% gli importi validi da gennaio 2025 in virtù del precedente Accordo 27 ottobre 2023. Considerando che l’incremento complessivo del 5,1% riguarda l’intero biennio 2026-2027 e avendo le Parti previsto che i primi due terzi di esso (3,4%) decorrano dal 1° giugno 2026, si riporta di seguito l’elaborazione redazionale dei nuovi valori minimi nazionali da applicare da tale data:
- per gli operai agricoli: area 1, 1.508,20 euro; area 2, 1.375,48 euro; area 3, 1.025,57 euro;
- per gli operai florovivaisti (importi orari): area 1, 9,13 euro; area 2, 8,37 euro; area 3, 7,86 euro.
Si evidenzia che la decorrenza sopra riportata per la prima parte dell’incremento (1° giugno) si riferisce alle sole Province dove non siano stati stipulati contratti integrativi territoriali in applicazione del CCNL 23 maggio 2022 (si veda “Nuove retribuzioni da giugno per gli operai agricoli e florovivaisti” del 31 maggio 2022), mentre per le Province presso le quali a valle del CCNL del 2022 siano stati siglati accordi territoriali la decorrenza dell’aumento dovrà essere definita in sede di rinnovo di tali accordi, con l’unica condizione che non venga calendarizzato oltre il 1° gennaio 2029. In ogni caso a livello provinciale non potranno essere stabiliti importi inferiori a quelli derivanti dall’Accordo nazionale.
Rimanendo ancora in ambito retributivo, è di rilievo la previsione introdotta con il nuovo art. 54-bis, con cui le Parti hanno voluto valorizzare la continuità professionale, riconoscendo un elemento retributivo aggiuntivo pari allo 0,4% del salario contrattuale di cui all’art. 50 del CCNL nei confronti di quegli operai a tempo determinato che per almeno 3 anni consecutivi abbiano prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per almeno 150 giornate.
Una novità di rilievo, in ottica di stabilizzazione professionale, è quella contenuta agli artt. 21 e 22, i cui rispettivi nuovi ultimi commi introducono in via sperimentale per il triennio 2027-2029, sia per gli operai agricoli che per i florovivaisti, la possibilità che le assunzioni a termine stagionali (rispetto alle quali l’azienda è tenuta a garantire un numero di giornate lavorative annue superiore a 100) avvengano con contratti a tempo determinato di durata triennale, da svolgersi nell’ambito di tre distinti rapporti annuali consecutivi.
Altre novità da evidenziare attengono alla sfera dei permessi, rispetto alla quale si segnala:
- la previsione per il lavoratore a tempo indeterminato di 8 ore annue di permesso retribuito per l’assistenza a genitori anziani non autosufficienti, utilizzabili in caso di ricovero o dimissioni, soggiorni in day hospital o visite mediche specialistiche;
- il riconoscimento dei 3 giorni di congedo per decesso anche nel caso di mancanza del suocero o della suocera (affini di primo grado), benché non conviventi;
- il diritto a 4 ore annue di permesso (frazionabili a gruppi di 2) per i lavoratori con permesso di soggiorno, per consentire l’espletamento degli adempimenti burocratici presso la Questura;
- l’estensione anche ai percorsi di studio universitario delle 150 ore di permesso nel triennio già riconosciute per i percorsi di recupero scolastico e per i corsi di apprendimento della lingua italiana.
Come già in altri accordi collettivi recenti, anche nel rinnovo degli operai agricoli è stata inserita la previsione analitica (nuovo art. 50-bis) degli istituti contrattuali che concorrono alla definizione del TEC (trattamento economico complessivo), previsione di rilievo in considerazione delle recenti disposizioni in tema di salario giusto (art. 7 del DL 30 aprile 2026 n. 62).
Vengono rafforzate infine le tutele di malattia, con specifico riferimento ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o che hanno subito gravi interventi chirurgici, che in caso di superamento del periodo di comporto possono ora fruire di un periodo di aspettativa non retribuita di durata fino a 9 mesi (precedentemente il limite era pari a 6 mesi).
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