Decreto di esdebitazione con imposta di registro fissa
Il decreto di esdebitazione di cui all’art. 142 del RD 267/1942, come modificato dall’art. 128 del DLgs. 5/2006, va sottoposto a imposta di registro in misura fissa, in quanto non si tratta di provvedimento a contenuto patrimoniale, ma si caratterizza, invece, “per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all’esito della procedura concorsuale”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza 1° giugno 2026 n. 17174.
La decisione esamina il trattamento impositivo, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di esdebitazione disciplinato (ratione temporis) dall’art. 142 del RD 267/1942. Nel corso del giudizio, si contrapponevano due tesi:
- secondo l’Agenzia delle Entrate, il decreto dovrebbe scontare imposta proporzionale (1%), ai sensi della lett. c) dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (il quale fa riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), trattandosi di un provvedimento di natura costitutiva, che “modifica la situazione giuridica preesistente, determinando l’effetto dell’inesigibilità dei crediti restati insoddisfatti e la liberazione dall’obbligo di pagamento dei debiti rimasti insoluti”;
- secondo i contribuenti, invece, il decreto andrebbe ricondotto alla lett. d) del citato art. 8 (che sancisce l’applicazione dell’imposta di registro fissa agli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), in quanto “si tratta di provvedimento avente natura dichiarativa con riferimento all’inesigibilità dei crediti e non costitutivo”, che non assume “contenuto patrimoniale, accertando lo status di esdebitato del soggetto”.
Questa seconda impostazione viene accolta dalla Cassazione, che conferma la tassazione in misura fissa, rilevando come il provvedimento giudiziale in questione si caratterizzi “per la verifica delle condizioni soggettive e premiali riconosciute in capo al debitore ed in questa prospettiva non assuma un contenuto patrimoniale”.
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