Esenzione da bollo e registro «limitata» alle cause dinanzi al giudice di pace
Con la ris. 48/2011, l’Agenzia ha precisato che il regime esentivo non si estende ai successivi gradi di giudizio
Il regime esentivo “per valore” di cui all’art. 46 della L. 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) si applica soltanto agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non, invece, alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede d’appello contro i predetti provvedimenti. In altre parole, soltanto gli atti e i provvedimenti della fase non contenziosa sono esenti da imposta di registro e di bollo, e risultano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/2011 di ieri.
La disposizione agevolativa introdotta dal citato articolo 46 prevede, infatti, che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41