Liquidazione della quota anche in caso di scioglimento della sas
È necessario che lo scioglimento della società di persone intervenga dopo la scadenza dei 6 mesi concessi per la liquidazione della quota
In caso di scioglimento di una società di persone, l’apertura del procedimento di liquidazione non incide sul giudizio precedentemente instaurato dal socio receduto al fine di ottenere la liquidazione della sua quota di partecipazione, a fronte del mancato adempimento dell’obbligo di pagamento da parte della società stessa, nel termine di sei mesi dallo scioglimento parziale del vincolo sociale.
Detto socio conserva, dunque, il diritto alla liquidazione “separata” della quota in base ai criteri fissati dall’art. 2289 c.c., senza doversi assoggettare alla disciplina che regola lo scioglimento e la liquidazione dell’ente collettivo.
È questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9397 del 27 aprile 2011.
Al riguardo, va, innanzitutto, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41