Concordato preventivo in esenzione IRES
Escluse da imposizione, a differenza dell’IRAP, tutte le plusvalenze da cessione e le sopravvenienze da riduzione dei debiti
L’esecuzione del piano concordatario, così come omologato dal tribunale (art. 180 L. fall.), può determinare, in capo all’impresa debitrice, alcuni significativi effetti di natura fiscale.
In primo luogo, nel caso in cui la fase liquidatoria comporti la cessione di beni plusvalenti, possono manifestarsi riflessi tributari differenti a seconda del comparto impositivo. Ai fini della tassazione diretta, vige, infatti, un principio di integrale esclusione dal reddito fiscale dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni dei beni ai creditori (art. 86, comma 5, del TUIR), esteso dalla giurisprudenza di legittimità a ogni tipologia di trasferimento di cespiti, in ossequio a quanto previsto dall’omologata proposta di concordato preventivo (Cass. n. 22168/2006).
Il medesimo beneficio ...
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